E'
valido il
verbale di accertamento di
un'infrazione rilevata
mediante autovelox,
anche nell'impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l'apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità soltanto dopo il transito del veicolo.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso del Comando di Polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina contro una sentenza del Giudice di pace che -su ricorso di un cittadino- aveva annullato il verbale di accertamento con il quale, nel 2001, era stata contestata un'infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna (Chieti).